Articolo 1 – DENOMINAZIONE E CARATTERI GENERALI

L’Associazione Nazionale Tutela Incidenti Stradali, in forma abbreviata ANTIS, ha sede a Firenze in via San Niccolò 21 ed è costituita ai sensi dell’art. 18 della Costituzione e degli articoli 36, 37 e 38 del codice civile.

L’Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e agisce in autonomia e indipendenza.

L’Associazione, che opera sull’intero territorio nazionale, collabora, coopera e stipula accordi e convenzioni a titolo gratuito con persone fisiche, persone giuridiche pubbliche e private, Pubbliche Amministrazioni e organi dello Stato.

Articolo 2 – SCOPI

L’Associazione, compatibilmente con le risorse disponibili, persegue i seguenti scopi:

a) tutelare i diritti degli associati che hanno subìto danni, diretti o riflessi, derivanti dalla circolazione stradale o dalla condizione delle strade ovvero subìti durante la circolazione stradale attraverso la gestione della pratica del sinistro, fornendo assistenza legale, tecnica o medica, sia stragiudiziale che giudiziale, attraverso professionisti convenzionati;

b) intervenire in materia di sicurezza stradale attraverso segnalazioni, richieste, esposti e denunce alle Autorità competenti;

c)  promuovere azioni giudiziali contro chiunque si renda responsabile di condotte lesive dei diritti degli utenti della strada;

d) promuovere attività di studio e divulgazione nelle suddette materie.

L’Associazione, in via accessoria, può altresì:

e) sensibilizzare il pubblico informandolo sui problemi dell’incidentalità stradale e delle sue conseguenze attraverso manifestazioni, convegni, la diffusione a mezzo stampa e più in generale di tutti i mezzi di comunicazione;

f) promuovere iniziative volte ad interventi o proposte legislative riguardanti la sicurezza stradale ed in materia di diritto assicurativo;

g) concedere il patrocinio per iniziative di rilievo sociale, culturale e scientifico organizzate sul territorio nazionale, allo scopo di diffondere la cultura della sicurezza stradale e sostenere l’operato di enti, istituzioni, privati e associazioni che perseguono gli stessi obiettivi.

Articolo 3 – FONDO COMUNE

Il fondo comune è formato dai contributi associativi, da libere erogazioni, da legati e da eredità con beneficio d’inventario, accettati dal Presidente.

Il fondo comune non forma oggetto di comunione e non è divisibile tra gli associati.

Eventuali residui attivi non possono essere distribuiti tra gli associati.

L’associato non risponde delle obbligazioni assunte dall’Associazione.

La perdita della qualifica di associato, la decadenza o le dimissioni degli organi dell’Associazione non comportano alcun diritto sul fondo comune.

Articolo 4 – ADESIONI

Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che non svolgano attività in contrasto con gli scopi previsti dallo statuto e che non abbiano mai leso l’onore, il decoro, la reputazione e l’immagine dell’Associazione e dei suoi organi.

Il Consiglio direttivo stabilisce l’importo minimo e la tipologia della quota per anno solare.

Il versamento della quota ha valore di proposta di adesione e comporta l’accettazione dello statuto. La qualità di associato si acquisisce con l’emissione della tessera che è nominativa e intrasmissibile.

Gli associati hanno diritto alla tessera annuale, trasmessa secondo le modalità stabilite dal Presidente in relazione alla diversa tipologia di quota e alle risorse disponibili; a informazioni periodiche; a partecipare alle iniziative dell’Associazione; a fruire di eventuali promozioni e sconti riservati, unitamente ai componenti del nucleo familiare convivente; a partecipare all’assemblea con diritto di voto.

Articolo 5 – DECADENZA

La qualifica di associato e i relativi diritti si perdono:

–    automaticamente il 31 dicembre dell’anno in cui è stato effettuato il versamento;

–    per recesso, da comunicarsi tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificata;

–    per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo in ipotesi di condotta lesiva dell’onore, del decoro, della reputazione, dell’immagine e di ogni altro diritto dell’Associazione e/o dei suoi organi ovvero per attività in contrasto con gli scopi statutari. Il Presidente, tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificata, comunica i motivi che hanno determinato l’apertura del procedimento di esclusione. Entro trenta giorni l’associato, con le stesse modalità, può presentare giustificazioni. Il Consiglio direttivo decide nei successivi trenta giorni con decisione inoppugnabile comunicata dal Presidente.

Articolo 6 – ORGANI

Sono organi dell’Associazione:

–    l’Assemblea degli associati;

–    il Presidente;

–    il Consiglio direttivo.

Articolo 7 – ASSEMBLEA degli associati

L’Assemblea degli associati:

–    elegge il Consiglio direttivo secondo le modalità stabilite dallo statuto;

–    delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione e propone al Consiglio direttivo, per l’attuazione, qualsiasi iniziativa compatibile con gli scopi associativi;

–    decide l’eventuale costituzione di commissioni e comitati scientifici, gruppi di lavoro o consulenza utili ai fini dell’associazione.

L’assemblea è convocata dal Presidente che ne stabilisce le modalità di espletamento e di voto, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell’associazione e/o con altra modalità. L’Assemblea degli associati è convocata per eleggere il Consiglio direttivo o quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne viene fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati con raccomandata a/r o posta elettronica certificata. In tale ultimo caso il Presidente entro trenta giorni convoca l’assemblea.

Ogni associato ha diritto a un voto e può delegare esclusivamente altro associato. Ciascun associato non può ricevere più di una delega.

Salva diversa disposizione del presente statuto, l’assemblea è validamente costituita se partecipa la maggioranza assoluta degli associati e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

Articolo 8 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione.

Il Presidente resta in carica cinque anni e cura l’esecuzione delle delibere dell’assemblea degli associati e del Consiglio direttivo.

Il Presidente può assumere obbligazioni in nome e per conto dell’Associazione solo previa autorizzazione del Consiglio direttivo.

Il Presidente indice le elezioni del Consiglio direttivo e svolge ogni altra funzione prevista dallo statuto. In caso d’impossibilità temporanea del Consiglio Direttivo ne assume le funzioni e se l’impossibilità si protrae oltre novanta giorni indice nuove elezioni.

Articolo 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata dal Consiglio direttivo, composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri dei quali il Presidente è membro necessario.

Il Consiglio direttivo resta in carica per cinque anni solari.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri decisionali e operativi per la gestione dell’associazione e la realizzazione degli scopi associativi.

Fra le varie, il Consiglio direttivo:

– redige il rendiconto al termine del mandato;

– delibera l’esclusione degli associati;

– compie tutti gli atti e le operazioni per l’amministrazione dell’associazione;

– fissa l’ammontare delle quote associative annuali;

– in caso d’impossibilità temporanea del Presidente ne assume le funzioni;

– può modificare lo statuto disponendo la pubblicazione delle modifiche sul sito internet dell’Associazione e/o con altra modalità.

I membri del consiglio direttivo prestano la propria opera a titolo gratuito.

Possono fare parte del Consiglio direttivo coloro che, da almeno cinque anni consecutivi, risultino regolarmente associati, abbiano richiesto di essere aggiornati sulle iniziative dell’associazione e siano intervenuti presentando analisi e proposte relative agli scopi associativi che siano approvate dal Presidente e sostenute e attuate personalmente.

Entro il mese di aprile dell’anno di scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente, tramite la pubblicazione sul sito internet dell’associazione e/o con altra modalità, invita gli associati a candidarsi entro il successivo 30 giugno tramite la presentazione di una o più liste che verranno pubblicate con le stesse modalità. Ciascuna lista deve recare l’indicazione del candidato alla carica di Presidente e dei candidati alla carica di membro del Consiglio direttivo nonché il programma. In presenza di più liste il Presidente decide le modalità operative per l’esercizio del diritto di voto degli associati. In caso di lista unica, questa si intende approvata con l’adesione all’associazione ossia con il pagamento o il rinnovo della quota associativa.

Articolo 10 – SCIOGLIMENTO

L’Associazione si scioglie per impossibilità di compiere le attività volte al raggiungimento degli scopi o per mancanza di associati.

Avvenuto lo scioglimento dell’associazione, il Presidente e il Consiglio direttivo conservano i rispettivi poteri fino alla definizione dei rapporti in essere e devolvono l’eventuale residuo attivo ad associazioni, fondazioni, comitati o altri enti che perseguono finalità analoghe e/o di carattere sociale.

Articolo 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento dei dati degli associati è l’Associazione Nazionale Tutela Incidenti Stradali.

I dati sono trattati per perseguire gli scopi e per consentire l’esercizio dei diritti dell’associato.

Con l’adesione all’associazione l’associato esprime il consenso al trattamento dei dati personali fino alla revoca del consenso ovvero alla cancellazione dei dati.

Le informazioni relative al trattamento dei dati sono consultabili nel sito internet dell’Associazione.